(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Le disposizioni di cui al 2 comma dell'art. 1 della legge regionale
14  novembre  1979,  n. 55 si estendono agli uffici di segreteria del
Presidente del Consiglio regionale.
  Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 della legge  regionale
26  agosto  1994,  n. 58 si estendono ai presidenti delle commissioni
permanenti,  della  commissione  di  vigilanza  e  della  commissione
progetti speciali.