(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Le disposizioni di cui al 2 comma dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1979, n. 55 si estendono agli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 della legge regionale 26 agosto 1994, n. 58 si estendono ai presidenti delle commissioni permanenti, della commissione di vigilanza e della commissione progetti speciali.